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comunicato stampa

Scooter in area pedonale: Paradisi condannato a pagare 1.100 euro al Comune

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dal Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it


Soldi

È giunta a definitiva conclusione una annosa vicenda processuale che ha visto contrapposta l’Amministrazione Comunale a Roberto Paradisi e che, pur nella sua relativa rilevanza, ha suscitato negli anni scorsi notevole attenzione da parte degli organi di stampa locale.

La seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha infatti accolto il ricorso del Comune di Senigallia (n° 2683/2010), che è stato difeso in giudizio dagli avvocati Antonio Campagnola e Laura Amaranto, in una disputa legale sorta con l’avvocato Roberto Paradisi. La questione, come alcuni ricorderanno, fu originata da una sanzione elevata dalla Polizia Municipale al Paradisi per aver rinvenuto il suo motociclo parcheggiato in sosta entro un’area pedonale e dunque interdetta alla circolazione del veicolo.

La Corte, massimo organo giudiziario, ha riconosciuto “manifestamente fondato” il ricorso proposto dal Comune di Senigallia, basato in sostanza sulla contestazione della nozione di circolazione accolta dal giudice di appello del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia. Quest’ultimo ritenne infatti che, mancando prova certa dell’accesso a motore acceso del motociclo nell’area pedonale, in quanto il Paradisi sostenne di aver transitato per l’intera area pedonale con il proprio mezzo spinto a mano, lo stesso non potesse essere sanzionato poiché doveva intendersi per “circolazione” solo il movimento del veicolo in base a propulsione autonoma. La Cassazione ha invece ribadito che “ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per «circolazione» deve intendersi (…) non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale”. Richiamando in tal senso precedenti sentenze, la Cassazione ha dunque ritenuto di aggiungere che “anche il movimento del veicolo spinto a mano costituisce circolazione”.

Non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha quindi deciso nel merito di accogliere il ricorso comunale e cassare la sentenza di appello impugnata dal Comune, rigettando il controricorso presentato in opposizione dall’avvocato Paradisi. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, fissate in 500 euro per il giudizio di appello e in 600 euro per il giudizio di legittimità.



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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 25-05-2012 alle 14:40 sul giornale del 26 maggio 2012 - 5416 letture