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Unioni civili, cosa c'è nel disegno di legge Cirinnà

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E' arrivato in Parlamento il primo sì al disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili: il Senato ha approvato giovedì, con il voto di fiducia, il maxi-emendamento che riscrive di fatto la legge sulla base dell'accordo raggiunto da Pd e Ncd.

Il ddl passerà ora all'esame della Camera, dove il Partito Democratico ha un'ampia maggioranza: l'approvazione definitiva dovrebbe quindi arrivare in tempi piuttosto rapidi e senza ulteriori modifiche.

La legge istituisce per la prima volta in Italia “l’unione civile tra persone dello stesso sesso” come “specifica formazione sociale”, con riferimento all’articolo 2 della Costituzione, che impegna lo Stato a riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Il ddl estende alle coppie dello stesso stesso che contraggono un'unione civile i diritti e i doveri previsti dal matrimonio civile, con alcune eccezioni. L'unione viene istituita mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell'unione vengono registrati nell'archivio dello stato civile. Le due persone hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, e possono scegliere un cognome comune. Fissano una residenza comune e possono scegliere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, come per il matrimonio.

Alle unioni civili si applicano le stesse norme del codice civile relative a regime patrimoniale della famiglia, diritti di successione e reversibilità. Alle unioni civili si applicano tutte le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio o che contengono i termini "coniuge" e "coniugi". Vengono quindi estese alle unioni civili, per esempio, le norme riferite al matrimonio civile riguardante la detenzione in carcere, le decisioni in materia sanitaria, gli assegni familiari, l'accesso al congedo matrimoniale e alle graduatorie pubbliche.

Il testo prevede inoltre per le unioni civili la separazione "breve": per sciogliere l'unione bastano tre mesi, invece dei sei mesi/un anno del matrimonio. Le altre principali differenze con il matrimonio civile sono le assenze dell'obbligo di fedeltà e della possibilità di chiedere l'adozione del figlio del partner, la cosidetta "stepchild adoption". Elementi che erano presenti nella prima versione del testo, ma che sono stati poi eliminati con il maxi-emendamento.

Il disegno di legge Cirinnà contiene anche una seconda parte dedicata alla regolamentazione delle coppie di fatto, sia eterosessuali sia omossessuali, e ai contratti di convivenza. Il testo disciplina per la prima volta la convivenza di fatto, che viene riconosciuta alle coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio o un’unione civile.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di arresto, detenzione, malattia e ricovero di uno dei due. Ciascun convivente può indicare l’altro quale suo rappresentante per decisioni in materia di salute, donazione degli organi, funerale e trattamento del corpo. Nel caso di morte di uno dei due conviventi, l'altro ha il diritto di rimanere nell’abitazione per altri due anni (se il partner era il proprietario della casa) o il diritto di succedere al partner nel contratto d’affitto.

I conviventi di fatto possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali, che deve essere registrato da un notaio o un avvocato e comunicato all'ufficio anagrafe comunale. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.



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Questo è un articolo pubblicato il 26-02-2016 alle 17:53 sul giornale del 27 febbraio 2016 - 8879 letture