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comunicato stampa

Gli avvocati di Predieri: "Le esagerazioni dell'accusa tradiscono la debolezza degli argomenti"

3' di lettura
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da Avv. Massimiliano Cornacchia e Avv. Gilberto Gianni
difensori di Alessandro Predieri


Noi sottoscritti avvocati, in nome e per conto del nostro Assistito, Alessandro Predieri, relativamente a quanto recentemente apparso, per opera della difesa della famiglia Bertolini, sui siti internet www.VivereSenigallia.it e www.senigallianotizie.it, siamo ad esporre quanto segue.

Evitando – com'è nostra abitudine – sterili polemiche su questioni che nulla c'entrano col processo penale notoriamente in corso (come il convegno tenutosi presso l'Università di Perugia, in relazione al quale questi difensori non hanno mai espresso – né intendono esprimere – alcuna osservazione di sorta), ciò che, per altro verso, più ci preme rimarcare è che consideriamo inaccettabile leggere esternazioni – ancora più gravi perché espresse contestualmente alla formale citazione del principio di innocenza presunta dell'imputato – come quella secondo cui “...la pubblica accusa, sulla base di solidi elementi di prova (che, in dibattimento, sono già stati in parte confermati) ha mosso precisi e puntuali contestazioni all'imputato...”.

Invero, a parte il fatto che non si comprende quali sarebbero questi presunti elementi – definiti – di prova che avrebbero trovato conferma, ciò che più va enfatizzato è che il processo penale a carico del nostro Assistito – a quanto pare non è mai abbastanza ripeterlo – si trova ancora alle battute iniziali, sicché risulta a dir poco prematuro, suggestivo e fuori luogo azzardare asserite conferme, ancorché parziali, ad ipotesi accusatorie che, invece, risultano ancora tutte da dimostrare nella loro interezza; specie considerando che, ad oggi, non è stata sentita alcuna delle numerose testimonianze ammesse in favore dell'imputato, tra le quali, tra l'altro, quella della prima strenua sostenitrice dell'innocenza del Predieri: sua moglie, Jessica Bertolini (non si capisce, per di più, come possa parlarsi di solidi elementi di prova della pubblica accusa, in parte – si sosterrebbe – confermati in dibattimento, atteso che la prova, nel processo, nasce e si forma, ma non si conferma, poiché prima del dibattimento, salvo eccezioni che qui non ricorrono, non esiste prova).

Evidentemente è ancora il caso di ribadire che le ipotesi accusatorie condensate nel capo di imputazione – enfaticamente descritto come “drammatico”, probabilmente perché, parafrasando Émile de Girardin, l'esagerazione, in realtà, tradisce la debolezza degli argomenti scrivibili – altro non sono che semplici asserzioni ancora tutte da dimostrare, dato che la prova dei fatti – come noto tra gli operatori del diritto – può dirsi raggiunta unicamente alla fine del processo e, in particolare, solo all'esito della contrapposizione dialettica tra gli elementi a carico e quelli a discolpa dell'imputato.

Ciò posto, noi difensori, infine, per espressa volontà del nostro Assistito, rappresentiamo, nuovamente, la di lui volontà di voler perseguire risolutamente e senza remora alcuna, qualunque persona che, violando la legge, si sia resa o dovesse rendersi responsabile della divulgazione di fatti diffamatori, non corrispondenti al vero o calunniosi.

Così come già avvenuto nei confronti del fratello della moglie del Predieri, il quale, per aver reso contro quest'ultimo dichiarazioni (televisive) ritenute contumeliose dalla magistratura, è stato raggiunto da un decreto penale di
condanna (anche se non irrevocabile, perché opposto), per il reato di diffamazione aggravata e continuata, recentemente emesso dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro.

Tanto dovevamo a tutela dei diritti e degli interessi del nostro Assistito.
Avv. Massimiliano Cornacchia
Avv. Gilberto Gianni



Questo è un comunicato stampa pubblicato il 07-12-2016 alle 16:48 sul giornale del 09 dicembre 2016 - 3861 letture