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comunicato stampa

Scadenza saldo IMU 2013: la seconda rata va pagata entro il 16 dicembre

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Soldi

Il pagamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2013 con conguaglio sulla prima rata scade il 16 dicembre 2013. Ecco le aliquote.

Il versamento può essere eseguito mediante il modello F24 presso Banche, Poste o per via telematica collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Per la compilazione del modello F24 è messo a disposizione sul sito di Ancona Entrate (www.anconaentrate.it) un programma “ Calcola la tua IMU” che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi e consente la stampa del modello F24, indicando sia i dati anagrafici del soggetto passivo dell’imposta che il codice Ente Locale che per il Comune di Ancona è A271. IL versamento della rata del saldo IMU 2013 deve essere effettuata per tutti gli immobili tranne che per le seguenti categorie (art. 1, comma 1, lett. a), b) c), d) ed e), e comma 9, del Decreto Legge 133/2013):

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 e A9, IMMOBILI DEGLI IACP, IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA L'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 dispone che «per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE SEPARATO L'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 dispone che «per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

3. ALLOGGI DELLE FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA L'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 dispone che «per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2012, n. 124».

4. TERRENI AGRICOLI L'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 dispone che «per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto- legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».

5. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI L'art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 dispone che «per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011».

6. IMMOBILI MERCE L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno». Il Comune di Ancona ha approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 168 del 10/05/2013 dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013, di seguito indicate: (vedi tabella sotto ndr).

NB: per tutti gli altri immobili l'aliquota Imu è 1,06.

Si ricorda che per l’applicazione dell’aliquota dello 0,86% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito di Ancona Entrate (www.anconaentrate.it) entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza della quale verrà applicata l’aliquota maggiorata.





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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 11-12-2013 alle 15:41 sul giornale del 12 dicembre 2013 - 1551 letture